A seguito delle diverse audizioni intercorse con la Commissione Nazionale Formazione Continua – ECM presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali, ai fini dell’assolvimento dei crediti formativi ECM, resi obbligatori con la legge 11 gennaio 2018, n. 3 si può prevedere che:
- i professionisti potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017-2019), entro il 31 dicembre 2019, maturando un numero complessivo di 50 crediti formativi ECM, fatte salve le disposizioni previste in tema di esoneri ed esenzioni o eventuali altre riduzioni. Nulla è cambiato per coloro che già operano in campo sanitario e che già erano tenuti all’obbligo ECM. Per questi professionisti, gli Ordini territoriali dovranno disporre un apposito elenco al fine di calcolare il loro obbligo triennale individuale;
- esclusivamente in via transitoria, i CFP conseguiti negli anni 2017 e 2018 saranno convertiti in ECM secondo un rapporto di equivalenza 1:1 (1 CFP = 1 ECM);
- eventuali crediti ECM o CFP già acquisiti nel triennio 2017/2019, prima della decorrenza dell’obbligo formativo ECM, in quanto siamo diventati, con la Legge 3/2018, professione sanitaria, saranno considerati validi;
- soltanto per il 2019, i crediti CFP erogati da provider che abbiano presentato domanda di accreditamento provvisorio come provider ECM, saranno considerati equivalenti ai crediti ECM.
Il prossimo 11 e 12 dicembre, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua con il supporto di AGENAS, presso l’Auditorium della Tecnica di Roma, sito in via U. Tupini n. 65, presenterà ai provider e agli operatori sanitari le normative di recente adozione, ma anche gli strumenti sia quelli già messi in pratica sia quelli in via di adozione al fine di razionalizzare e semplificare il sistema ECM e nello stesso tempo migliorare la qualità dell’offerta formativa.